08.06.23 - Penultimo giorno oggi di collocamento del BTP VALORE CARATTERISTICHE : Durata : 4 anni Rendimento : 1° e 2° anno tasso fisso annuale lordo con cedola semestrale del 3,25% Rendimento : 3° e 4° anno tasso fisso annuale lordo con cedola semestrale del 4,00% Premio fedeltà finale : 0,50% lordo Ritenuta fiscale sulle cedole : 12,50% Taglio minimo : 1.000 Euro Commissioni durante il periodo di collocamento : 0 Negoziazione : In qualsiasi momento sul MOT successivamente alla fine della fase di coolocamento
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Sappiamo bene quanto il regime forfettario sia “amato” dalle piccole partite iva.
Ad oggi nulla è ancora deciso per quanto riguarda il regime forfettario inserito nella nuova legge di bilancio. Da più parti si legge che anche per il 2022 il regime forfettario continuerà ad essere il regime agevolato presente in Italia così come lo conosciamo. Fino ad oggi e si crede anche per l’anno prossimo, potranno permanere o accedere al regime forfettario nel 2022, coloro che: • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro di terzi. L’uscita dal forfettario anche solo per un anno implica il passaggio al regime ordinario per l’anno successivo con un’aggravio in termini di tassazione. Uno degli obiettivi del governo è proprio quello di incentivare l’imprenditorialità e si sta studiando una soluzione per rendere meno traumatico, il passaggio da un regime agevolato ad uno di tassazione ordinaria con un regime transitorio. Nello specifico, persi i requisiti per rimanere nel forfetario, al contribuente è concesso di continuare nel regime di favore nei due periodi di imposta successivi. A condizione che in ciascuno di detti periodi di imposta il contribuente dichiari un volume d’affari incrementato di almeno il 10% rispetto a quello di ciascun anno precedente. Conseguentemente, le aliquote dell’imposta sostitutiva sono aumentate, per il biennio in questione, rispettivamente, dal 15 al 20 e dal 5 al 10 per cento. Tanto allarmismo è stato fatto negli ultimi mesi riguardo agli sconfinamenti di conto corrente, ma alcune delucidazioni in merito ci fanno capire che ci sono condizioni ben precise prima che la banca vi consideri come "cattivi pagatori", ovvero con il possibile blocco dei pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, RID, ovvero gli addebiti automatici.
Il 1 gennaio è stato il primo giorno d'applicazione effettiva delle nuove regole europee sulla gestione dei default delle imprese, sulle sofferenze e sugli sconfinamenti. Bankitalia è intervenuta con un chiarimento sulla questione relativa all’entrata in vigore del Regolamento Eba ( 1 gennaio 2021) relativo alle regole sui requisiti di capitale che dal primo gennaio potrebbe cambiare (in quegli istituti dove le novità non sono state ancora ratificate) i rapporti tra clienti e banche. Ricordando che comunque la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, una delle condizioni è quella che prevede che il debitore debba essere in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante. Giorni che diventano 180 per le amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda il criterio di “rilevanza” attribuito ad un debito scaduto, questo viene considerato rilevante quando supera tutte e due le soglie previste dal regolamento, ovvero della soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio e della soglia relativa dell’1% dell’esposizione complessiva. Ricapitolando....per essere considerati in default (cattivi pagatori) è necessario che lo sconfinamento superi la soglia di rilevanza, ovvero superi contemporaneamente entrambe le soglie, e si protragga per oltre 90 giorni consecutivi. Queste nuove regole non vietano che si possano consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido . Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa. In conclusione, non basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per essere segnalati dalla Centrale dei Rischi come in sofferenza bancaria quindi un cliente è definito in sofferenza solo se gli intermediari ritengono che abbia gravi difficoltà non temporanee nella restituzione di un debito, dopo una valutazione della situazione bancaria complessiva. |
AutoreAndrea Fumasi Archivio
Ottobre 2024
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