I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine “aperti”, possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore dipendente del settore privato o pubblico, lavoratore autonomo, libero professionista, altro), intendano formarsi una pensione complementare.
I fondi pensione aperti possono essere istituiti da banche, imprese di assicurazione, ecc.Sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società istitutrice in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti e non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società. La contribuzione Per il lavoratore dipendente del settore privato che aderisce su base collettiva, i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, fissano la contribuzione. Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell’aderente: - il contributo a carico del lavoratore, nell’importo previsto dall’accordo collettivo o regolamento aziendale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore); - il contributo dell’azienda, nella misura prevista dall’accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto se effettua il proprio versamento); - il TFR futuro (cioè il TFR maturato dal momento dell’adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dall’accordo collettivo o regolamento aziendale. E’ possibile versare anche il solo TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare il proprio contributo. Il lavoratore dipendente del settore privato che aderisce su base individuale sceglie al momento dell’adesione l’importo e la periodicità della contribuzione, e può successivamente modificarli; può versare anche il solo TFR. Trattandosi di adesioni individuali, l'iscritto non ha diritto al contributo del datore di lavoro, il quale può comunque decidere di contribuire al fondo pensione aperto scelto dal proprio dipendente. Il lavoratore dipendente del settore pubblico può aderire versando solo il contributo individuale, ma non il flusso di TFR. Il lavoratore autonomo e il libero professionista stabiliscono liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione. Nel corso del tempo è possibile modificare le proprie scelte. La rendita al momento del pensionamento. Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l’iscritto che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, può trasformare la sua posizione individuale in una rendita calcolata in base all'età e al capitale accumulato. Al momento del pensionamento l’aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la rendita reversibile, la pensione continuerà ad essere erogata al soggetto indicato dall’aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in unica soluzione. Se manca l’indicazione di un beneficiario, l’erogazione della rendita termina al momento del decesso dell’aderente. In caso di decesso dell’aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione. La prestazione in capitale Si può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione individuale fino a un massimo del 50% del montante accumulato. Se la conversione in rendita del 70% del montante finale accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale. beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione. Fiscalità e deducibilità Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione fino al limite di 5.164,57 euro. Tale importo comprende l’eventuale contributo del tuo datore di lavoro. E’ esclusa dalla deduzione la quota del TFR. I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.
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Partiamo col dire che tutti i versamenti effettuati in un fondo pensione sono deducibili ai fini Irpef fino ad un massimo di € 5.164,57 annuo, sottraendo l'importo di questi versamenti dal reddito lordo prima di essere assoggettato all'Irpef, mentre per quanto riguarda la tassazione in fase di erogazione della pensione integrativa per capitale e rendita risulta agevolata e si verifica quando si arriva al momento dell’erogazione della pensione. Ci sono due forme di erogazione della pensione: il capitale viene erogato fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato e il restante 50% deve necessariamente essere erogato in forma di rendita. In entrambi i casi la tassazione è agevolata: è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15% contro un range cha va dal 23% al 43% a seconda del reddito delle normali aliquote IRPEF applicate sui redditi complessivi. L’aliquota del 15% è quella massima, ma c’è da tenere conto che se si detiene un fondo pensione per oltre 15 anni, ci sono degli sconti percentuali sull’aliquota: ogni anno si sconta uno 0,30% fino ad arrivare al 6% di sconto massimo complessivo. Chi investe in un fondo pensione nel lungo periodo può quindi far scendere l’aliquota al momento dell’erogazione dal 15% fino al 9%.
I fondi pensione, bistrattati, snobbati, ignorati da molti possono se non risolvere, almeno attenuare il problema della nostra futura pensione INPS.
Il continuo allungamento dell’età anagrafica o degli anni di contributi, messa in atto dai vari governi, sicuramente non permetterà, sopratutto ai giovani, di giovare una volta in pensione di importi mensili adeguati ad un normale tenore di vita e …...dico normale, a meno che non si integri la rendita mensile INPS con un’altra creata nel corso della vita attraverso appunto i fondi pensione. Qual’è però la tassazione applicata sulle plusvalenze maturate annualmente dai fondi pensione ? Con la Legge di Stabilità 2015, l’imposta sostitutiva applicata ai fondi pensione è passata dall’11,5% al 20% con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, tranne che sui titoli di Stato italiani o titoli a essi equiparati, ossia obbligazioni emesse da organismi internazionali e obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cd. “white list”, cioè tutti i paesi con i quali l’Agenzia delle Entrate prevede un adeguato scambio di informazioni. Ciò sta a significare che se si sceglie un comparto bilanciato (50% azioni – 50% obbligazioni) l’imposta sostitutiva sarà dell’12,5% per i rendimenti della componente obbligazionaria e del 20% per quella azionaria. Rispetto alla tassazione applicata ai rendimenti delle altre forme di investimento, quella sui fondi pensione gode comunque di un’aliquota agevolata. Di fatto, se mentre i rendimenti generati da titoli di stato italiani e dei Paesi della “white list” sono soggette alla stessa aliquota del 12,5%, quelli generati da azioni, obbligazioni, titoli di stato “non white list” sono assoggettati a un’imposta del 26%. Forse vale la pena pensarci…... Alla luce della notizia del sorpasso dei pensionati sulle buste paga, con più pensionati che lavoratori attivi, in futuro non sarà facile garantire la sostenibilità della spesa previdenziale con l'atteso progressivo invecchiamento della popolazione e il trend negativo dell’incremento demografico. Da qui la necessità di aumentare la cultura dell’investimento previdenziale per garantirsi una pensione che possa garantire il medesimo tenore di vita agli attuali lavoratori. Una delle soluzioni percorribili è quella di potenziare la previdenza complementare. Sono soprattutto le giovani generazioni che dovrebbero integrare maggiormente con un piano di previdenza complementare la futura pensione pubblica ma, innanzitutto, dovrebbero conoscere meglio ciò che li aspetta per prepararsi in tempo. I fondi pensione hanno dimostrato che possono investire il risparmio previdenziale accumulato attraverso strumenti a lungo termine che riescano a generare un rendimento finanziario, realizzato attraverso lo strumento tipico e fiscalmente agevolato dei fondi pensione complementari, alimentati da un apporto contributivo reale, per intenderci un 10% del reddito annuo. Per un lavoratore subordinato soltanto il Tfr ogni anno fornisce già circa il 7% della retribuzione, ma anche, se ci riesce, con dell’ulteriore accumulo di risparmio prudenziale. Per fare questo i fondi pensione, attraverso la modalità del Pac, appaiono uno strumento ideale.
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AutoreAndrea Fumasi Archivio
Ottobre 2024
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