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FONDI PENSIONE : LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

19/2/2021

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I fondi pensione, bistrattati, snobbati, ignorati da molti possono se non risolvere, almeno attenuare il problema della nostra futura pensione INPS.
Il continuo allungamento dell’età anagrafica o degli anni di contributi, messa in atto dai vari governi, sicuramente non permetterà, sopratutto ai giovani, di giovare una volta in pensione di importi mensili adeguati ad un normale tenore di vita e …...dico normale, a meno che non si integri la rendita mensile INPS con un’altra creata nel corso della vita attraverso appunto i fondi pensione.
Qual’è però la tassazione applicata sulle plusvalenze maturate annualmente dai fondi pensione ?
Con la Legge di Stabilità 2015, l’imposta sostitutiva applicata ai fondi pensione è passata dall’11,5% al 20% con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, tranne che sui titoli di Stato italiani o titoli a essi equiparati, ossia obbligazioni emesse da organismi internazionali e obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cd. “white list”, cioè tutti i paesi con i quali l’Agenzia delle Entrate prevede un adeguato scambio di informazioni.
Ciò sta a significare che se si sceglie un comparto bilanciato (50% azioni – 50% obbligazioni) l’imposta sostitutiva sarà dell’12,5% per i rendimenti della componente obbligazionaria e del 20% per quella azionaria.
Rispetto alla tassazione applicata ai rendimenti delle altre forme di investimento, quella sui fondi pensione gode comunque di un’aliquota agevolata. Di fatto, se mentre i rendimenti generati da titoli di stato italiani e dei Paesi della “white list” sono soggette alla stessa aliquota del 12,5%, quelli generati da azioni, obbligazioni, titoli di stato “non white list” sono assoggettati a un’imposta del 26%.
Forse vale la pena pensarci…...




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